Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. In particolare nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali è previsto che siano fornite numerose informazioni precontrattuali per i consumatori, a garanzia di una maggiore consapevolezza dell'acquirente al momento dell'acquisto (a distanza, fuori dai locali commerciali) ma anche di una maggiore trasparenza e funzionalità nelle mercato delle vendite di questo tipo. Sarà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato a vigilare sull'applicazione delle norme e sulle pratiche commerciali improprie.
"Cosa cambia dal 14 giugno 2014 - data in cui entreranno in vigore la maggior parte delle disposizioni del decreto?"
OBBLIGHI DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE: l'impresa /professionista è obbligata a fornire informazioni dettagliate prima di vincolare l'acquirente con un contratto, ad esempio: caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, denominazione sociale, l'indirizzo geografico, prezzo di beni/servizi, spese di spedizione, trattamento dei reclami etc.
DIRITTO DI RECESSO: Aumentano i giorni per poter esercitare il diritto di recesso (dagli attuali 10gg. a 14gg.). In caso di omessa comunicazione al consumatore dell'informazione sull'esistenza del diritto di recesso è stabilito il termine di dodici mesi per l'esercizio del diritto stesso,nel caso di vendite transfrontaliere sono previste pari garanzie,mediante l'utilizzo di un modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi UE.
RESTITUZIONE DEL BENE: il consumatore potrà restituire il bene, anche se in parte deteriorato, rimanendo responsabile solo della "diminuzione del valore del bene custodito"; se è stata omessa l'informativa sul diritto di recesso, il consumatore può restituire il bene senza alcuna responsabilità nemmeno sul minor valore.
MAGGIORAZIONI DI TARIFFE: l'acquirente non potrà subire maggiorazioni di tariffe nel caso in cui non utilizzi contante (ad es. in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat), analogo divieto riguarda le maggiorazioni della tariffa telefonica su linee telefoniche messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza.
Fonte: www.governo.it